Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge, nell'ambito delle competenze legislative regionali, detta norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione e per lo sviluppo della speleologia.
TITOLO I TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO
Art. 2 - Pubblico interesse del patrimonio speleologico.
Il patrimonio naturale costituito dagli ambienti carsici e dalle grotte della
Toscana è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori
scientifici, culturali, estetici e paesaggistici che esso rappresenta.
In particolare, la presente legge considera il pubblico interesse del
patrimonio speleologico in relazione a:
a) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del
sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico degli
abitati;
b) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o
paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;
c) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche,
storiche o inerenti alla storia e al folklore;
d) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico,
di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico,
fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione
per la speleoterapia;
e) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede
di attività escursionistiche, sportive, culturali e didattiche;
f) la necessità di un servizio pubblico di prevenzione e soccorso
specializzato nel campo speleologico.
Art. 3 - Istituzione del Catasto Regionale
E' istituito, presso la Giunta regionale, il Catasto Regionale delle grotte e
delle aree carsiche della Toscana.
Il Catasto e' elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo
regionale.
Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche quelle zone
della Regione, anche in terreni non calcarei, nelle quali si verifichino
fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di apprezzabile
consistenza e qualità ambientale.
Delle predette aree sono iscritti a catasto tutti i dati topografici, i rilievi
speleologici e geologici, la possibilità di valorizzazione e la
documentazione complessiva relativa all'inquinamento, deturpazione,
distruzione di concrezioni e depositi.
Il Catasto e' istituito e aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la
commissione di cui all'art. 4 e in conformità alle disposizioni del
regolamento di cui al successivo 8° comma.
Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare
interesse, è istituita una sezione speciale del Catasto, nella quale sono
iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità per la
rilevanza e la rarità del valore espressi. Le deliberazioni con le quali le
grotte e le aree carsiche sono iscritte nella sezione speciale sono
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Coloro che intendono far iscrivere a catasto grotte o aree carsiche,
possono farne richiesta alla Giunta regionale, corredando la domanda dei
dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria o
con foto, dei particolari naturali del terreno circonvicino. Copia della
domanda e' inviata dai richiedenti al Comune (nel cui territorio si trova
la grotta o area carsica) interessato.
Le norme attinenti all'impianto, al funzionamento, all'aggiornamento,
all'accesso al catasto sono determinate con apposito regolamento che sarà presentato al Consiglio regionale
dalla Giunta regionale entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Commissione speleologica regionale
Quale organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale
nella materia di cui alla presente legge è istituita la Commissione
speleologica regionale così composta:
- un membro della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- tre esperti speleologici designati dalla Federazione Speleologica
Toscana;
- tre esperti scelti dal Consiglio regionale.
Quando deve esprimere il parere relativo all'iscrizione di grotte e aree
carsiche nella sezione speciale del catasto, la Commissione è integrata da
un rappresentante del Comune sul quale si trova la grotta o area carsica
da iscrivere.
Art. 5 - Normativa per le grotte e aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto
Per assicurarne una specifica tutela e valorizzazione, nonché una
utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della
presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale
del Catasto sono soggette ad una apposita normativa di tutela ad uso da
inserire quale variante allo strumento urbanistico.
Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona
protetta ai sensi della legge regionale 29-6-1982 n. 52, la normativa di
cui all'art. 9 della legge suddetta può contenere la disciplina per la
tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica.
Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed
aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, può essere disposta a
favore dei Comuni l'espropriazione delle stesse e delle relative aree di
rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di
protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo.
L'espropriazione e' condizionata ad apposita previsione da parte degli
strumenti urbanistici.
Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri potranno essere concessi
i contributi di cui al successivo art. 6.
Art 6 - Miglioramento ed incremento del patrimonio speleologico
Per opere di sistemazione speleologica: costruzione, ampiamento,
miglioramento e manutenzione di strutture, attrezzature e impianti
relativi alle cavità naturali, ai Comuni, ai soggetti di cui al successivo art.
8 ed ai singoli proprietari dei terreni nei quali insistono, possono essere
concessi contributi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Detti contributi sono ripartiti fra i soggetti richiedenti con deliberazione
del Consiglio regionale proposta dalla Giunta.
L'approvazione da parte del Comune del progetto delle opere di propria
competenza ammesse al contributo regionale di cui al presente articolo
costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1 della
legge 3 gennaio 1978 n. 1.
TITOLO II - NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA
Art. 7 - Attività promozionale
Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca speleologica in Toscana, la
Giunta regionale propone alla approvazione del Consiglio regionale un
programma per l'attuazione di ricerche e studi.
Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi ai
soggetti di cui al successivo articolo 8 oltre che per le iniziative di cui al
comma precedente anche per:
- promozione di pubblicazioni di settore e di guide speleologiche;
- acquisto e ammodernamento di attrezzature;
- organizzazione di corsi di speleologia;
- organizzazione di gruppi regionali di ispettori-guide speleologiche
volontarie.
Contestualmente alla presentazione del programma dei finanziamenti, la
Giunta Regionale presenta una relazione sulle attivita' finanziate e svolte
nell'anno precedente.
Restano ferme le disposizioni di cui alla Legge Regionale 17 agosto 1977
n. 51 relative al soccorso speleologico.
Art. 8 - Soggetti
I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente titolo sono:
1. - Federazione speleologica regionale;
2. - i singoli gruppi speleologici.
Per beneficiare i contributi, i suddetti soggetti devono:
a) produrre il proprio Statuto;
b) produrre l'elenco dei soci in regola con l'assicurazione infortuni
nell'espletamento dell'attività speleologica;
c) assumere l'impegno di fornire ogni anno la dimostrazione e la
documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati
dalla presente legge e presentare, ogni anno, una relazione illustrata
della attività svolta.
Art. 9 - Presentazione delle domande
Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti interessati
devono presentare domanda, corredata di un programma di intervento e
della relativa previsione di spesa, diretta alla Giunta regionale, entro il
30 settembre di ciascun anno.
Art. 10 - Disposizioni finanziarie
Ai fini dell'attuazione della presente legge, e' autorizzata, per l'anno
finanziario 1984, la spesa di L. 70 milioni di cui L. 50 milioni per
contributi di cui all'art. 6 e L. 20 milioni per i contributi di cui all'art. 7.
Alla copertura della spesa per l'esercizio corrente si provvede con la
variazione di bilancio di cui al successivo art. 12.
La spesa per gli esercizi finanziari successivi sara' determinata con le
leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 11 - Variazioni di bilancio
Agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione per
l'esercizio 1984, sono apportate per analogo importo di competenza e di
cassa le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 50260 - Fondi di riserva per spese impreviste L. 70.000.000
Di nuova istituzione
Cap. 10585 - Fondi per la valorizzazione del patrimonio speleologico della
Regione e lo sviluppo della speleologia (L.R. ) L. 70.000.000
N.B. E' attualmente in corso una revisione della presente legge.