REGOLAMENTO 30 dicembre 1986, n. 1

Norme attinenti all'impianto, al funzionamento, all'aggiornamento del Catasto Regionale delle grotte e aree carsiche e al suo accesso in attuazione dell'art. 3 della L.R. 2-4- 1984 n. 20, recante Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico - Norme per lo sviluppo della speleologia.

Art. 1


l) La Regione Toscana, secondo la Legge Regionale 2 aprile 1984 n. 20 costituisce e tiene aggiornato il catasto Regionale delle grotte e aree carsiche che rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali e aree carsiche della Toscana.
2) I documenti che compongono il catasto sono:
a) scheda catastale della grotta e dell'area carsica;
b) l'elenco alfabetico;
c) il fascicolo catastale.
3) La scheda catastale della grotta, approvata con deliberazione della Giunta Regionale, costituisce il documento base di ciascuna cavità naturale.
E' conservata nel rispettivo fascicolo catastale e in essa sono riportati almeno i seguenti dati:
a) numero catasto;
b) sigla T. (Toscana)/sigla Provincia;
c) Comune;
d) località;
e) numero quadrante aggiornato scala 1:25.000;
f) coordinate U.T.M.;
g) quota;
h) nome e sinonimo della grotta;
i) profondità e sviluppo in metri;
l) natura delle rocce nelle quali si sviluppa;
m) caratteristiche morfologiche;
n) idrologia;
o) aspetti speleoterapici;
p) stato di degrado, pericoli di inquinamento;
q) bibliografia;
r) data inserimento in catasto;
s) gruppo o persona che ha depositato i dati;
t) destinazione d'uso della zona d'ingresso, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
u) se la grotta si trova all'interno del parco, in area protetta, e se all'interno di area soggetta a vincolo idrogeologico paesaggistico, uso civico;
v) note.
4) La scheda catastale dell'area carsica, compilata secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale, costituisce il documento di ciascuna area carsica ed e' conservata nel rispettivo fascicolo catastale;
in essa sono riportati almeno i seguenti dati:
a) numero catasto;
b) sigla T, sigla Provincia;
c) Comune;
d) località;
e) numero quadrante/i aggiornato 1:25.000;
f) denominazione dell'area;
g) coordinate U.T.M. degli estremi dell'area;
h) aspetti morfometrici;
i) natura delle rocce sulle quali insiste;
l) caratteristiche morfologiche;
m) caratteristiche idrologiche;
n) monumenti naturali;
o) altri dati di natura antropologica, storica, naturalistica, eccetera;
p) bibliografia;
q) data inserimento catasto;
r) gruppo o persona che ha depositato i dati;
s) stato di degrado, pericolo di inquinamento;
t) destinazione di uso aree interessanti l'area carsica secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
u) se all'interno o parzialmente all'interno di parco, area protetta, area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, uso civico;
v) note.
5) Gli elenchi alfabetici delle grotte e aree carsiche hanno lo scopo di facilitare l'individuazione di una grotta o area carsica quando ne siano noti il nome e non il numero catastale.
Tali elenchi sono compilati separatamente per le grotte e le aree carsiche indicandone il corrispondente numero catastale.
6) Nel fascicolo catastale della grotta sono raccolti tutti i documenti disponibili relativi alla grotta quali:
a) scheda catastale;
b) rilievi topografici;
c) materiale fotografico;
d) ubicazione della grotta su cartografia di norma a scala non inferiore 1:50.000;
e) bibliografia;
f) notizie utili alla conoscenza delle particolarità della grotta in particolare quelle del tipo antropologico, paleontologico, paletnologico, naturalistico, ambientale, storico ed altro.
7) Nel fascicolo catastale dell'area carsica sono raccolti tutti i documenti relativi all'area stessa quali:
a) scheda catastale;
b) perimetrazione su cartografia di norma a scala non inferiore 1:50000;
c) bibliografia;
d) materiale fotografico;
e) notizie utili alla conoscenza delle particolarità dell'area carsica in particolare quelle del tipo antropologico, paleontologico, naturalistico, ambientale, storico ed altro;
f) altro.
8) Il fascicolo catastale delle grotte e delle aree carsiche iscritte nella sezione speciale del catasto conterrà anche gli estremi della normativa di tutela.

Art. 2


Il catasto delle grotte e delle aree carsiche e' organizzato secondo le seguenti sezioni:
a) sezione cavità naturali;
b) sezione delle aree carsiche;
c) sezione speciale cavità naturali;
d) sezione speciale delle aree carsiche;
2) Ogni sezione dispone di un archivio, in parte anche memorizzato, contenente i fascicoli catastali nonché l'elenco alfabetico.

Art. 3


Il catasto delle grotte e delle aree carsiche e' ubicato presso la biblioteca della Giunta Regionale.

Art.4


1) Una grotta può essere inclusa a catasto quando la sua lunghezza e la sua profondità superano i 5 metri e se ne conosca il nome riferito alla toponomastica, la quota del suo ingresso con riferimento alla cartografia in scala 1:25000.
2) Un'area carsica potrà essere inclusa a catasto quando ne sia riconosciuta l'importanza per la quantità e qualità dei fenomeni carsici ipogei e superficiali ivi presenti e se ne conosca l'ubicazione e la perimetrazione con riferimento alla cartografia in scala 1:25000 con l'ubicazione dei fenomeni carsici cartografabili presenti.
3) Chiunque voglia l'accatastamento di una cavità o area carsica deve farne richiesta alla Giunta Regionale e al Comune nel cui territorio si trova la grotta o area carsica, comunicando i dati fondamentali nonché il rilievo topografico, in duplice copia e su lucido indeformabile della grotta, secondo la simbologia convenzionale e alle seguenti scale: 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, a seconda delle dimensioni della grotta, e la perimetrazione dell'area carsica.
4) Chiunque voglia l'inclusione della grotta o di un area carsica nella sezione speciale del catasto deve inoltrare la richiesta secondo i commi precedenti, fornendo tutte le informazioni consistenti nelle peculiarità speleologiche, ambientali, risorse idriche, ecc., per cui si ritiene meritevole l'iscrizione alla sezione speciale del catasto della grotta o dell'area carsica.
5) Sulla base della richiesta pervenuta la Giunta Regionale, sentita la commissione speleologica integrata da un rappresentante del Comune sul cui territorio si trova la grotta o area carsica da iscrivere, provvederà all'accatastamento o meno nella relativa sezione speciale della grotta o area carsica e successiva comunicazione al richiedente, con gli eventuali relativi dati.

Art. 5


Tutti i documenti esistenti presso l'archivio sono di proprietà della Regione.

Art. 6


1) Tutti i dati relativi alle grotte e delle aree carsiche giacenti nell'archivio sono a disposizione della comunita', e la loro pubblicazione e' subordinata alla citazione delle fonti bibliografiche.
2) La Giunta Regionale assicura l'accesso agli interessati alla propria biblioteca e la consultazione dei dati catastali in almeno due giorni della settimana.

Art. 7


La Regione pubblica almeno ogni tre anni l'elenco catastale aggiornato consistente in un estratto del catasto generale delle cavità, delle aree carsiche e delle sezioni speciali con almeno i seguenti dati:
a) siglatura catastale;
b) denominazione;
c) ubicazione;
d) misure metriche;
e) natura delle rocce;
f) bibliografia;
g) estratto della normativa di tutela per le grotte ed aree carsiche iscritte nella sezione speciale del catasto;
h) elenco cartografico riferito ai quadranti 1:25000.

Art. 8


La Giunta Regionale può chiedere ai gruppi speleologici e alla Federazione Speleologica Toscana la collaborazione per il rilevamento dei dati fondamentali delle grotte e delle aree carsiche della Regione e le ulteriori informazioni di cui agli articoli precedenti.