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TITOLO I - Scopi e sede
Articolo 1
La Federazione Speleologica Toscana (sigla F.S.T.), costituita il 14
maggio
1967, in Firenze, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle
relazioni
di collaborazione frà i GRUPPI GROTTE (G.G.) della Toscana e fra
questi
ed i G.G. italiani ed esteri, di promuovere ed organizzare l'attività
di
ricerca e di studio, di valorizzare e difendere i risultati conseguiti.
La
F.S.T. contribuisce inoltre alla protezione del1e grotte, nonchè alla
tutela
del paesaggio carsico di superficie. La F.S.T. detiene il catasto delle
grotte, affidando l'incarico ad una commissione che dirigerà ed organizzerà il servizio in
conformità dell'apposito regolamento. La
F.S.T.
collabora con il C.N.S.A.S. nell'opera di prevenzione degli incidenti
nelle
grotte. La F.S.T. è una associazione senza scopo di lucro.
Articolo 2
La F.S.T. ha sede sociale in Firenze. La Presidenza, presso la quale dovrà
essere recapitata la corrispondenza e quant'altro si riferisca alla F.S.T.,
funzionerà presso la residenza del Presidente Federale.
TITOLO II - Soci
Articolo 3
La F.S.T. è composta da un numero indeterminato di Gruppi Grotte
toscani, cioè di associazioni che abbiano per scopo 1'esplorazione
delle cavità sotterranee, lo studio del fenomeno carsico e delle varie
discipline scientifiche che si connettono con la speleologia.
Articolo 4
I G.G. aderenti alla F.S.T. conserveranno la propria autonomia
amministrativa e possono liberamente operare in qualsiasi regione
italiana compresa la Toscana.
Articolo 5
a) L'ammissione dei G.G. alla F.S.T. è riservata all'Assemblea dei
Delegati. Il Comitato Federale, al quale la domanda dovrà essere
inviata,
istruisce la pratica e la presenta alla prima Assemblea.
b) Il G.G. che intende far parte della F.S.T. deve rivolgere domanda
scritta al C.F. che istruisce la pratica e la presenta all'Assemblea
senza
che la F.S.T. sia poi tenuta, in caso di mancata accettazione della
stessa, a
rendere conto al G.G. interessato dei motivi che hanno portato a
questa
decisione.
c) L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha
effetto dall'inizio dell'anno stesso, a meno che non si tratti di
domanda
presentata nell'ultimo trimestre, nel qual caso ha effetto dall'anno
sociale successivo, salvo contraria richiesta del G.G..
d) L'adesione alla F.S.T. si intende tacitamente rinnovata dl. anno
in
anno, se il G.G. non fa pervenire al Comitato Federale le proprie
dimissioni per iscritto.
e) Il pagamento della quota annuale deve essere eseguito entro il
primo
trimestre di ogni anno; trascorso tale termine e rimasto senza esito
il
sollecito scritto per il pagamento in mora, il G.G. viene senz'altro
dichiarato moroso e cancellato dall'elenco degl’aderenti.
f) Il G.G. che ha cessato di far parte della F.S.T. per morosità può
rientrare a farne parte, previo pagamento del debito a suo carico,
con
diritto di voto dall'anno successivo.
g) Per essere ammesso a far parte della F.S.T. un G.G. deve
dimostrare di
svolgere attività speleologica da almeno due anni.
h) Non saranno ammessi i G.G. nel cui Statuto sono contemplate attività
a fine di lucro o contrarie agli interessi della speleologia.
Articolo 6
I G.G. aderenti alla F.S.T. ed in regola col pagamento della quota
annuale
hanno diritto:
a) alle pubblicazioni edite dalla F.S.T.;
b) a partecipare ai Congressi Regionali e a tutte le manifestazioni
organizzate dalla F.S.T.;
c) a ricevere tutti i verbali delle riunioni del C.F. e delle
commissioni
della F.S.T.
Articolo 7
La qualità di socio della F.S.T. si perde:
a) per avvenuto scioglimento del G.G.;
b) per dimissioni;
c) per morosità per tre anni consecutivi;
d) per radiazione, deliberata dal Comitato Federale, per gravi
motivi.
Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso, entro trenta giorni,
all'Assemblea dei Delegati, che deciderà definitivamente.
Articolo 8
I G.G. aderenti alla F.S.T. pagano:
a) una tassa di iscrizione;
b) una quota annua.
L'ammontare della tassa di iscrizione e della quota annua viene
stabilita
dall'Assemblea dei Delegati.
Articolo 9
I G.G. sono tenuti a comunicare alla F.S.T.:
a) ogni eventuale variazione delle cariche sociali e dell'indirizzo;
b) un rapporto annuale sull'attività svolta e l'elenco dei soci, entro
i
primi tre mesi dell'anno. Questa condizione è determinante per
avere
diritto al voto nell'Assemblea dei Delegati.
c) ogni altra notizia richiesta dal Comitato Federale derivante da
obblighi
di legge, impegni assunti con Enti, Amministrazione, etc,.
TITOLO III - Patrimonio Sociale
Articolo 10
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) dalle entrate sociali;
b) da eventuali contributi da parte di Enti o di Privati;
c) da eventuali proventi di attività della F.S.T.;
d) da materiale non deperibile;
e) dalla biblioteca.
TITOLO IV - Organi Federali
Articolo 11
Gli organi sociali della F.S.T. sono: l'Assemblea dei Delegati, il
Comitato
Federale ed il Collegio dei Sindaci.
Articolo 12
L 'Assemblea dei Delegati si compone di tutti i rappresentanti dei
G.G.
aderenti, uno per ciascuno di essi. Gli altri. soci del G.G. possono
partecipare, ma senza diritto di voto. I G.G. si intenderanno
rappresentati. dal loro Presidente o da persona da esso
espressamente
delegata.
Articolo 13
Il Comitato Federale è composto da 7 membri: il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere 3 Consiglieri.
Escluso il Presidente, gli altri membri del C.F. devono essere di 6
gruppi
diversi.
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri.
Articolo 14
Il Comitato Federale ed il Collegio dei Sindaci sono eletti
dall'Assemblea
a scrutinio segreto. Il Presidente sarà eletto direttamente dai
delegati,
mentre la scelta delle altre cariche sociali all'interno del C.F. sarà
demandata al C.F. stesso. Il Collegio dei Sindaci viene eletto a
parte.
Possono far parte del Comitato Federale e del Collegio dei Sindaci
anche
gli speleologi toscani non delegati all'Assemblea. Essi durano in
carica
due anni e sono rieleggibili.
Articolo 15
Tutte le cariche sociali sono gratuite e non possono essere
ricoperte da
soci minorenni.
TITOLO V - Assemblea dei Delegati
Articolo 16
Le deliberazioni dell'Assemblea dei delegati devono essere prese a
maggioranza di voti, con la presenza dei Delegati che
rappresentano i
voti validi di almeno la metà più uno dei Gruppi Grotte aderenti
alla
F.S.T. La seconda convocazione dell'Assemblea potrà avvenire
anche
dopo mezz'ora dalla prima.
Articolo 17
L'Assemblea dei Delegati si riunisce, ordinariamente, ogni anno
nel
mese di Aprile, e straordinariamente ogni qual volta il Comitato
Federale, il Presidente o il Collegio dei Sindaci ne reputino la necessità, o
che ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei Gruppi
Grotte
federati.
Articolo 18
L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Comitato Federale
mediante
avviso inviato ai delegati almeno trenta giorni prima della data
fissata
per la riunione.
Articolo 19
L'avviso indicherà gli argomenti che saranno discussi e la data e
l'ora
fissati per la seconda convocazione, qualora la prima non fosse in
numero legale.
La sede dell'Assemblea dei Delegati sarà stabilita dal Comitato
Federale,
tenendo conto della dislocazione dei G.G..
Articolo 20
Ogni Gruppo Grotte dispone di un solo voto. Non sono ammesse
deleghe
di altri Gruppi.
TITOLO VI - Comitato Federale
Articolo 21
Il Comitato Federale dirige ed amministra la F.S.T., cura
l'osservanza
dello Statuto e del Regolamento Generale da parte dei G.G. ed attua
le
deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati; promuove le iniziative e
le
manifestazioni ai fini federali, convoca l'Assemblea dei Delegati
formulandone l'ordine del giorno, redige i bilanci ed ogni anno
presenta
la relazione morale ed economica all'Assemblea dei Delegati.
Articolo 22
Per la validità delle sedute del Comitato Federale occorre la
presenza di
5 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei
presenti
ed in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Articolo 23
Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, la F.S.T.. In
caso
di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
TITOLO VII - Collegio dei Sindaci
Articolo 24
I Sindaci procedono a verifiche di cassa, al controllo degli atti, dei
documenti e delle registrazioni contabili della F.S.T. e presentano
all'Assemblea dei Delegati la relazione sul bilancio consuntivo e su
quello
patrimoniale. I Sindaci rimangono in carica, in ogni caso, fino
all'elezione
del nuovo Comitato Federale.
TITOLO VIII - Congressi
Articolo 25
Saltuariamente, in linea di massima ogni tre anni, il Comitato
Federale provvederà a convocare il Congresso Regionale, per rinsaldare li
rapporti di amicizia e cooperazione tra gli speleologi, per la
discussione
di questioni scientifiche ed organizzative riguardanti la
speleologia.
TITOLO IX - Modifiche dello Statuto
Articolo 26
Le modifiche del presente Statuto possono essere deliberate
dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati, appositamente
convocata. Esse
non si riterranno adottate se non siano state comunicate ai Gruppi
Grotte, nel testo definitivo, almeno 2 mesi prima dell'Assemblea
dei
Delegati ed approvate con almeno la maggioranza dei due terzi dei
votanti. Ogni proposta di modifica allo Statuto da parte dei G.G.
deve
essere presentata per iscritto al Comitato Federale.
TITOLO X - Regolamento Generale
Articolo 27
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Generale,
approvato
dall'Assemblea dei Delagati.
TITOLO XI - Anno Sociale
Articolo 28
L 'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO XII - Scioglimento
Articolo 29
Lo scioglimento della F.S.T. potrà essere deliberato dall'Assemblea
Straordinaria dei Delegati, espressamente convocata, la quale designerà
uno o piu' Gruppi Grotte incaricati di prendere in consegna e
conservare,
per un periodo massimo di 5 anni, il patrimonio sociale della F.S.T..
Allo
scadere del suddetto periodo, se la F.S.T. non sarà stata
ricostituita, i G.G.
designati consegneranno detto materiale alla Regione Toscana, che
ne deciderà l'utilizzo. La deliberazione di scioglimento dovrà essere
presa
con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
TITOLO XIII - Disposizioni Generali
Articolo 30
L'appartenza alla F.S.T. implica l'obbligo, da parte dei G.G., di osservare lo
Statuto ed il Regolamento Generale e tutte le altre norme emanate,
ai
sensi degli stessi, dai componenti Organi Federali.