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federazione - statuto _vecchio PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 04 Giugno 2009 21:38
Indice
federazione - statuto _vecchio
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Tutte le pagine

TITOLO I - Scopi e sede

Articolo 1

La Federazione Speleologica Toscana (sigla F.S.T.), costituita il 14 maggio 1967, in Firenze, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle relazioni di collaborazione frà i GRUPPI GROTTE (G.G.) della Toscana e fra questi ed i G.G. italiani ed esteri, di promuovere ed organizzare l'attività di ricerca e di studio, di valorizzare e difendere i risultati conseguiti. La F.S.T. contribuisce inoltre alla protezione del1e grotte, nonchè alla tutela del paesaggio carsico di superficie. La F.S.T. detiene il catasto delle grotte, affidando l'incarico ad una commissione che dirigerà ed organizzerà il servizio in conformità dell'apposito regolamento. La F.S.T. collabora con il C.N.S.A.S. nell'opera di prevenzione degli incidenti nelle grotte. La F.S.T. è una associazione senza scopo di lucro.




Articolo 2

La F.S.T. ha sede sociale in Firenze. La Presidenza, presso la quale dovrà essere recapitata la corrispondenza e quant'altro si riferisca alla F.S.T., funzionerà presso la residenza del Presidente Federale.

 


TITOLO II - Soci

Articolo 3

La F.S.T. è composta da un numero indeterminato di Gruppi Grotte toscani, cioè di associazioni che abbiano per scopo 1'esplorazione delle cavità sotterranee, lo studio del fenomeno carsico e delle varie discipline scientifiche che si connettono con la speleologia.

Articolo 4

I G.G. aderenti alla F.S.T. conserveranno la propria autonomia amministrativa e possono liberamente operare in qualsiasi regione italiana compresa la Toscana.


Articolo 5

a) L'ammissione dei G.G. alla F.S.T. è riservata all'Assemblea dei Delegati. Il Comitato Federale, al quale la domanda dovrà essere inviata, istruisce la pratica e la presenta alla prima Assemblea.
b) Il G.G. che intende far parte della F.S.T. deve rivolgere domanda scritta al C.F. che istruisce la pratica e la presenta all'Assemblea senza che la F.S.T. sia poi tenuta, in caso di mancata accettazione della stessa, a rendere conto al G.G. interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione.
c) L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dall'inizio dell'anno stesso, a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo trimestre, nel qual caso ha effetto dall'anno sociale successivo, salvo contraria richiesta del G.G..
d) L'adesione alla F.S.T. si intende tacitamente rinnovata dl. anno in anno, se il G.G. non fa pervenire al Comitato Federale le proprie dimissioni per iscritto.
e) Il pagamento della quota annuale deve essere eseguito entro il primo trimestre di ogni anno; trascorso tale termine e rimasto senza esito il sollecito scritto per il pagamento in mora, il G.G. viene senz'altro dichiarato moroso e cancellato dall'elenco degl’aderenti.
f) Il G.G. che ha cessato di far parte della F.S.T. per morosità può rientrare a farne parte, previo pagamento del debito a suo carico, con diritto di voto dall'anno successivo.
g) Per essere ammesso a far parte della F.S.T. un G.G. deve dimostrare di svolgere attività speleologica da almeno due anni.
h) Non saranno ammessi i G.G. nel cui Statuto sono contemplate attività a fine di lucro o contrarie agli interessi della speleologia.



Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Dicembre 2009 18:40