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federazione - statuto _vecchio - Pagina 5 PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 04 Giugno 2009 21:38
Indice
federazione - statuto _vecchio
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Tutte le pagine


TITOLO VI - Comitato Federale

Articolo 21


Il Comitato Federale dirige ed amministra la F.S.T., cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale da parte dei G.G. ed attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati; promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini federali, convoca l'Assemblea dei Delegati formulandone l'ordine del giorno, redige i bilanci ed ogni anno presenta la relazione morale ed economica all'Assemblea dei Delegati.

Articolo 22


Per la validità delle sedute del Comitato Federale occorre la presenza di 5 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Articolo 23


Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, la F.S.T.. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

TITOLO VII - Collegio dei Sindaci

Articolo 24


I Sindaci procedono a verifiche di cassa, al controllo degli atti, dei documenti e delle registrazioni contabili della F.S.T. e presentano all'Assemblea dei Delegati la relazione sul bilancio consuntivo e su quello patrimoniale. I Sindaci rimangono in carica, in ogni caso, fino all'elezione del nuovo Comitato Federale.



Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Dicembre 2009 18:40