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federazione - statuto _vecchio - Pagina 5 |
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Scritto da Administrator
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Giovedì 04 Giugno 2009 21:38 |
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TITOLO VI - Comitato Federale
Articolo 21
Il Comitato Federale dirige ed amministra la F.S.T., cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale da parte dei G.G. ed attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati; promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini federali, convoca l'Assemblea dei Delegati formulandone l'ordine del giorno, redige i bilanci ed ogni anno presenta la relazione morale ed economica all'Assemblea dei Delegati.
Articolo 22
Per la validità delle sedute del Comitato Federale occorre la presenza di 5 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Articolo 23
Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, la F.S.T.. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
TITOLO VII - Collegio dei Sindaci
Articolo 24
I Sindaci procedono a verifiche di cassa, al controllo degli atti, dei documenti e delle registrazioni contabili della F.S.T. e presentano all'Assemblea dei Delegati la relazione sul bilancio consuntivo e su quello patrimoniale. I Sindaci rimangono in carica, in ogni caso, fino all'elezione del nuovo Comitato Federale.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Dicembre 2009 18:40 |