STATUTO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANA APS
Approvato durante l’Assemblea del 17 Ottobre 2020
TITOLO I Sede e scopi
Articolo 1
La Federazione Speleologica Toscana APS, più avanti FST APS o semplicemente Associazione, costituita il 14 maggio 1967 e con durata illimitata, opera ai sensi del Codice Civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sue successive modifiche. FST APS è un’Associazione apolitica, senza scopo di lucro ed ha sede sociale nel comune di Livorno.
Articolo 2
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice de Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle relazioni di collaborazione fra i Gruppi Grotte della Toscana e fra questi ed i Gruppi Grotte italiani ed esteri, di promuovere ed organizzare l’attività di ricerca e di studio, di valorizzare e difendere i risultati conseguiti. L’Associazione contribuisce inoltre alla protezione delle grotte, nonché alla tutela del paesaggio carsico di superficie. L’Associazione cura il catasto delle grotte, affidando l’incarico ad una Commissione che dirigerà ed organizzerà il servizio in conformità dell’apposito regolamento. L’Associazione collabora con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I. nell’opera di prevenzione degli incidenti nelle grotte. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
TITOLO II Soci
Articolo 3
L’Associazione è composta da un numero indeterminato, ma in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla Legge, di Gruppi Grotte toscani. All’Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità e lo statuto e abbiano per scopo l’esplorazione delle cavità sotterranee, lo studio del fenomeno carsico e delle varie discipline scientifiche che si connettono con la speleologia e che abbiano sede nella Regione Toscana.
Articolo 4
I Gruppi Grotte aderenti alla Associazione conservano la propria autonomia amministrativa ed operativa in ogni ambito e possono liberamente operare in qualsiasi regione italiana.
Articolo 5
a) Il Gruppo Grotte che intende far parte dell’Associazione deve dimostrare di svolgere attività speleologica da almeno due anni e presentare domanda scritta al Comitato Federale, che istruisce la pratica e la sottopone per l’approvazione all’Assemblea. L’Assemblea delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata agli interessati e annotata, a cura del Comitato Federale, nel libro degli associati. La deliberazione motivata di rigetto deve essere comunicata, entro 60 giorni, agli interessati e annotata, a cura del Comitato Federale, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea. Entro 30 giorni dalla delibera motivata di rigetto, l’interessato potrà far richiesta di riesame all’Assemblea che deciderà nella prima seduta utile. b) L’ammissione, in qualunque epoca dell’anno venga accordata, ha effetto dall’inizio dell’anno stesso. c) La qualità di Gruppo associato ha carattere permanente e si perde unicamente nei casi previsti dall’art. 7) che segue. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. d) Il pagamento della quota annuale, la quale non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, deve essere eseguito entro la data dell’Assemblea annuale dei delegati; trascorso tale termine e rimasto senza esito il sollecito scritto per il pagamento, il Gruppo Grotte viene dichiarato moroso e viene sospeso. e) La mancata presentazione della documentazione richiesta alla lettera a) del successivo art. 9), rimasto senza esito il sollecito scritto, comporterà la sospensione del Gruppo Grotte inadempiente. f) Il Gruppo Grotte che è stato sospeso dalla Associazione può rientrare a farne parte, previa regolarizzazione delle inadempienze con effetto immediato. g) Non saranno ammessi i Gruppi Grotte nel cui Statuto sono contemplate attività a fine di lucro o contrarie agli interessi della speleologia. h) L’appartenenza alla Associazione implica l’obbligo, da parte dei Gruppi Grotte, di osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale e tutte le altre norme emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti Organi Federali.
Articolo 6
I Gruppi Grotte aderenti all’Associazione ed in regola col pagamento della quota annuale e con la presentazione della documentazione richiesta alla lettera a) del successivo art. 9) hanno diritto: a) alle pubblicazioni edite dall’Associazione; b) a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Associazione; c) a ricevere tutti i verbali delle riunioni del Comitato Federale e delle commissioni della Associazione; d) di eleggere ed essere eletti negli organi sociali; e) di partecipare all’Assemblea e votare gli argomenti all’ordine del giorno; f) di esaminare i libri sociali (vedi seguente art. 11), con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.
Articolo 7
La qualità di socio dell’Associazione si perde: a) per avvenuto scioglimento del Gruppo Grotte; b) per dimissioni; c) per inadempienze comportanti la sospensione che si protragga per tre anni consecutivi; d) per radiazione, deliberata dal Comitato Federale, per gravi motivi. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’Assemblea dei Delegati, che deciderà definitivamente.
Articolo 8
L’ammontare della quota annua viene stabilita dall’Assemblea dei Delegati. I Gruppi Grotte aderenti alla Associazione sono tenuti inoltre al pagamento di eventuali quote sociali straordinarie per far fronte a necessità della Federazione, deliberate dalla Assemblea dei Delegati su proposta del Comitato Federale.
Articolo 9
I Gruppi Grotte sono tenuti a comunicare all’Associazione: a) entro la data dell’Assemblea annuale dei Delegati un rapporto annuale sull’attività svolta oltre ad un elenco dei soci e delle cariche sociali. Questa condizione è determinante per avere diritto al voto nell’Assemblea dei Delegati; b) sono tenuti inoltre a comunicare tempestivamente all’Associazione le variazioni delle cariche sociali e degli indirizzi e ogni altra notizia richiesta dal Comitato Federale derivante da obblighi di legge, impegni assunti con Enti, Amministrazione, etc.
TITOLO III Volontari e lavoratori
Articolo 10
Nel perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può avvalersi di volontari, associati ai Gruppi Grotte federati o non associati, che deve iscrivere in un apposito registro ed assicurare se svolgono la loro attività in modo non occasionale (co. 1 art. 18 CTS). I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essi devono essere iscritti nel libro dei volontari, a cura del Comitato Federale. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, sulla base di quanto previsto dai co. 3 e 4 dell’art. 17 del CTS. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei soci dei Gruppi Grotte federati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dalla Legge (art. 16 CTS).
TITOLO IV Patrimonio Sociale, bilancio di esercizio e libri sociali
Articolo 11
Il patrimonio sociale è costituito: a) dalle entrate sociali; b) da eventuali contributi da parte di Enti o di Privati; c) da eventuali proventi di attività dell’Associazione; d) da materiale non deperibile; e) dalla biblioteca. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Comitato Federale, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Comitato Federale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. La destinazione del residuo attivo di bilancio sarà finalizzata al perseguimento degli scopi sociali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, riserve o capitale non potranno mai essere distribuiti durante la vita dell’Associazione, anche in modo indiretto, ai propri associati e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione deve tenere i seguenti libri: 1. libro degli associati, a cura del Comitato Federale; 2. libro dei volontari, a cura del Comitato Federale; 3. libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, a cura del Comitato Federale; 4. libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Federale, a cura dello stesso; 5. libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di Controllo, a cura dello stesso.
TITOLO V Organi Federali
Articolo 12
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Delegati, il Comitato Federale, l’Organo di Controllo e il Revisore dei conti se obbligatori per Legge (art. 30 e 31 CTS). Gli eletti all’interno degli organi sociali, che svolgeranno in modo non occasionale e gratuito il loro incarico, dovranno essere registrati nel libro dei volontari ed obbligatoriamente assicurati.
Articolo 13
L’Assemblea dei Delegati si compone di tutti i rappresentanti dei Gruppi Grotte aderenti, uno per ciascuno di essi. Gli altri soci del Gruppo Grotte possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto. I Gruppi Grotte si intenderanno rappresentati dal loro Presidente o da persona da esso espressamente delegata.
Articolo 14
Il Comitato Federale è composto in via ordinaria da 7 membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i rimanenti Consiglieri. Quando se ne ravvisi la necessità o l’opportunità l’Assemblea ha la facoltà di deliberare un numero diverso di componenti con un minimo di 5.
Articolo 15
Il Comitato Federale è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto. La scelta delle cariche sociali (il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere) è demandata al Comitato Federale stesso, che dovrà provvedere all’elezione e alla comunicazione ai soci entro 30 giorni dal suo insediamento. Possono far parte degli organi dell’Associazione, tutti i soci maggiorenni dei Gruppi Grotte associati. Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 anni ed è prevista la rieleggibilità.
TITOLO VI Assemblea dei Delegati
Articolo 16
L’Assemblea dei Delegati si riunisce ordinariamente ogni anno entro il mese di Aprile e straordinariamente ogni qualvolta il Comitato Federale o il Presidente ne reputino la necessità o ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Gruppi Grotte federati.
Articolo 17
L’Assemblea dei Delegati è convocata dal Comitato Federale mediante avviso ai Gruppi Grotte almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso indicherà la data, l’ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione oltre agli argomenti che saranno discussi. La seconda convocazione dovrà tenersi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
Articolo 18
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno di Delegati dei Gruppi Grotte aderenti all’Associazione. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, saranno prese con il voto della maggioranza assoluta dei Delegati aventi diritto al voto, salvo nei casi di modificazioni statutarie, di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, per i quali è richiesta in Assemblea straordinaria la maggioranza dei due terzi dei Delegati aventi diritto al voto.
Articolo 19
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: – nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; – approva annualmente il bilancio di esercizio; – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; – delibera sull’esclusione degli associati; – delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento generale; – approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; – delibera lo scioglimento; – delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione; – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Articolo 20
Ogni Gruppo Grotte dispone di un solo voto. Non sono ammesse deleghe di altri Gruppi.
TITOLO VII Comitato Federale
Articolo 21
Il Comitato Federale dirige ed amministra l’Associazione, cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale da parte dei Gruppi Grotte ed attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati; promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini statutari, convoca l’Assemblea dei Delegati formulandone l’ordine del giorno, redige i bilanci ed ogni anno presenta la relazione dell’attività all’Assemblea. Il Comitato Federale ha la facoltà di istituire apposite Commissioni, operanti nei vari settori di interesse e nominarne un Referente. I Referenti delle Commissioni, che svolgeranno in modo non occasionale e gratuito il loro incarico, dovranno essere iscritti al registro dei volontari ed obbligatoriamente assicurati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche appartenenti ai Gruppi Grotte associati. Questi ultimi possono indicare quali candidati persone fisiche non socie (si applica l’art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza). Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 22
Per la validità delle sedute del Comitato Federale occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Articolo 23
Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o le altre cariche sociali, il Comitato Federale provvederà a nominarle nuovamente al suo interno. Qualora non rimanga il numero minimo di componenti del Comitato Federale, la convocazione dell’Assemblea straordinaria dovrà essere fatta senza indugio e, comunque, entro 2 settimane.
Articolo 24
Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l’Associazione. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
TITOLO VIII Organo di Controllo e Revisore dei conti
Articolo 25
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
TITOLO IX Modifiche dello Statuto
Articolo 26
Le modifiche del presente Statuto possono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria dei Delegati, appositamente convocata. Esse non si riterranno adottate se non siano state comunicate ai Gruppi Grotte, nel testo definitivo, almeno 2 mesi prima dell’Assemblea dei Delegati ed approvate con almeno la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Ogni proposta di modifica allo Statuto da parte dei Gruppi Grotte deve essere presentata per iscritto al Comitato Federale.
TITOLO X Regolamento Generale
Articolo 27
Il presente Statuto può essere integrato da un Regolamento Generale, approvato dall’Assemblea dei Delegati.
TITOLO XI Anno Sociale
Articolo 28
L ‘anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO XII Scioglimento
Articolo 29
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Delegati con la maggioranza di almeno due terzi dei Gruppi Grotte aderenti. Con la stessa maggioranza l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri. I liquidatori provvederanno alle operazioni di liquidazione al termine delle quali sottoporranno all’Assemblea il bilancio finale di liquidazione con la proposta di devoluzione del patrimonio netto residuo. L’Assemblea delibererà in merito al bilancio finale di liquidazione ed in merito alla proposta di devoluzione del patrimonio netto residuo che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
TITOLO XIII Disposizione transitoria
Articolo 30
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
TITOLO XIV Disposizioni Generali
Articolo 31
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.